Il Questore di Massa Carrara dott. Raffaele Cavallo ha disposto la chiusura e sospensione della licenza per 4 giorni ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza di un noto esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, sito nel centro cittadino, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.
Gli Agenti della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato, attraverso l’attivazione di una serie di servizi di prevenzione in orario diurno e serale, soprattutto nel fine settimana, hanno riscontrato un anomalo movimento di ragazzini all’interno e nelle immediate adiacenze del bar.
L’attività info investigativa consentiva di acclarare che, nonostante l’evidente minore età degli avventori, questi potevano ordinare e ricevere liberamente bevande alcoliche e superalcoliche senza che il gestore e i suoi preposti si preoccupassero di accertare la loro età, previa verifica di un documento d’identità. L’attività veniva posta in essere, in alcune occasioni, anche tramite somministrazione per interposta persona maggiorenne, con la possibilità- da parte del minore- di consumare poi all’interno del locale.
Non è la prima volta che il gerente del locale viene sorpreso a violare norme che possano originare situazioni di pericolosità sociale: il bar, infatti, era stato sanzionato già due volte per somministrazione di alcolici ai minori e formalmente diffidato dal Questore a collaborare con le forze dell’ordine e a cessare le condotte illecite.
Nonostante ciò, la somministrazione di alcolici ai minori non si è arrestata e durante un venerdì sera di inizio marzo è stato nuovamente accertato che alcune ragazze minorenni avevano consumato diversi shottini di superalcolici all’interno del locale.
Al termine degli accertamenti, il Questore ha emesso un provvedimento di sospensione dell’attività per quattro giorni. L’articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata. Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria.